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Superbonus, cessione del credito anche parziale

04/08/20 | News

In presenza di comproprietari la detrazione e, inevitabilmente lo sconto in fattura o la possibilità alternativa della cessione, spetta a colui che sostiene le spese, a prescindere dalle quote di proprietà dell’unità immobiliare possedute.

Cessione del credito d’imposta riferibile al bonus 110% anche parziale. Stante il fatto che i limiti di spesa sono riferibili all’unità immobiliare e non ai proprietari, la detrazione spetta una sola volta anche in presenza di regime di comunione tra coniugi. In presenza di comproprietari, infine, la detrazione e, inevitabilmente lo sconto in fattura o la possibilità alternativa della cessione, spetta a colui che sostiene le spese, a prescindere dalle quote di proprietà dell’unità immobiliare possedute.

Con l’introduzione della detrazione maggiorata indicata, a cura dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, per le spese sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021 degli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici si moltiplicano le casistiche, in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle entrate e del provvedimento del ministero dello sviluppo economico, quest’ultimo destinato anche alla verifica della congruità delle spese sostenute (si vedano altri articoli a pag. 25).

Preliminarmente, si ricorda che, a partire dalla detrazione per gli interventi di ristrutturazione, i bonus competono sulla base del «sostenimento» delle spese, a prescindere dalle quote di proprietà possedute, sempre nel rispetto dello soglie determinate per unità immobiliare e non per comproprietari.

Alla stessa stregua della richiamata detrazione (ristrutturazione edilizia), anche quella maggiorata del 110% non fa alcuna eccezione, giacché l’art. 119 del dl 34/2020 dispone chiaramente che «la detrazione (…) si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente», sostenute (principio di cassa, per le persone fisiche), come detto nel periodo indicato (1/7/2020 – 31/12/2021).

Quindi, prima necessaria precisazione è che, in presenza di coniugi in regime di comunione, la detrazione maggiorata spetta una sola volta per la singola unità immobiliare, senza poter contare su un effetto moltiplicatore.

In secondo luogo, hanno diritto alla detrazione, come persone fisiche, familiari conviventi, coniugi, anche separati, ma assegnatari dell’immobile intestato all’altro coniuge, componenti delle unioni civili e conviventi more uxorio, nel rispetto di determinate condizioni, sulla base delle spese sostenute e documentate «rimaste a carico».

La conseguenza è che, per esempio, in presenza di due comproprietari, rispettivamente per l’80% uno e per il 20% l’altro, se il secondo sostiene interamente le spese ed esegue i relativi pagamenti, è quest’ultimo che ottiene la totale detrazione superando la regola generale che prevede che la detrazione, per gli interventi eseguiti su un fabbricato in comproprietà, siano suddivisi per quote, nella ipotesi che le fatture siano cointestate e non sia indicata una diversa ripartizione.

Si ritiene, anche nel caso della detrazione maggiorata in commento, che la ripartizione possa avvenire sempre liberamente in base alle decisioni tra le parti, ma la stessa deve risultare acclarata dalle singole fatture e dai relativi pagamenti, tenendo conto anche della modalità di pagamento con bonifici «tracciati»; in assenza di una indicazione specifica, del provvedimento e della circolare dell’Agenzia delle entrate, che definirà le modalità attuative dell’agevolazione, dopo la recente emanazione della guida, si ritiene che anche i pagamenti per fruire di questa detrazione debbano essere effettuati in tal modo, in considerazione del fatto che l’articolo 119 citato, fa esplicito riferimento alla detrazione prevista dall’articolo 14 del dl 63/2013, stabilendo, solo ulteriormente, che si applica nella misura maggiorata del 110%.

Quindi, se si trasla il caso della comproprietà sulle alternative all’utilizzo diretto del bonus, è inevitabile che la scelta per la cessione e lo sconto sul corrispettivo, con la conseguente operatività, resti in carico al soggetto che dimostra di aver sostenuto la spesa, a prescindere dall’entità della comproprietà, anche minima, o della presenza del regime patrimoniale della comunione. Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato direttamente, sulla base della capienza del contribuente ma, in presenza di incapienza, è possibile procedere anche con una cessione «parziale», posto il rilascio del visto di conformità (leggero) e delle relative attestazioni, anche sulla congruità della spesa sostenuta. Infine, è opportuno essere consapevoli che in presenza di cessione del credito, anche a mezzo di sconto in fattura, la ditta fornitrice ottiene il 110% della spesa sostenuta per l’intervento dal fruitore ma la banca, come pare nelle intenzioni della maggior parte degli istituti di credito, attualizzerà il credito negoziando lo stesso in percentuali più ridotte (dal 75 all’85%).

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