L’art. 1129, comma 2°, cod. civ. assegna ad “ogni interessato” il diritto di prendere gratuitamente visione dei registri condominiali e di ottenerne copia, firmata dall’amministratore, previo rimborso della spesa. La legge non determina, però, l’ammontare del rimborso ed un’abnorme richiesta potrebbe, di fatto, pregiudicare l’esercizio del diritto. Leggi Qui la Sentenza
Il costo delle copie contabili può essere messo solo a carico di chi le chiede – Cassazione n. 4686 – 2018
Mar 7, 2018 | Sentenze
È questa invero un’operazione contabile con la quale alla massa dei beni che appartenevano al defunto al momento della morte, si detraggono i debiti; si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui il defunto ha disposto a titolo di donazione.
Grazie di cuore! ^_^