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“La convenzione anteriore alla costruzione dell’edificio può identificare la natura condominiale dei sottotetti ” Cassazione Sentenza n.5335/17

27/12/17 | News

«Nel caso di un edificio costruito da più soggetti su suolo comune, il condominio insorge nel momento in cui avviene l’assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli appartamenti». E, «per effetto dell’assegnazione delle singole porzioni, insorge altresì la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento, destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso». A meno che non risulti chiaramente la volontà di riservare «esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri». Sono questi i principi messi in fila dalla Corte di cassazione, ordinanza 2 marzo 2017 n. 5335  , che ha rigettato il ricorso di un condomino che al contrario rivendicava la proprietà esclusiva dei sottotetti.
Nell’ipotesi di edificio costruito da una sola persona, invece, aggiunge la Corte, «la situazione di condominio edilizio si ha per costituita nel momento stesso in cui l’originario unico proprietario ne operi il frazionamento, alienando ad un terzo la prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione».

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