Salvo casi specifici, espressamente indicati dal legislatore, le spese necessarie alla conservazione e ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, così come quelle per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere ripartite tra condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art. 1123, comma I, Cc).
Qualora il condominio non fosse dotato delle tabelle millesimali nondimeno la ripartizione dovrebbe tener conto della relazione tra il valore della singola proprietà e quello dell’intero edificio, in altri termini, la ripartizione dovrebbe avvenire in proporzione tra la quota a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi. Leggi qui la sentenza.
per convenzione si continua a suddividere le spese condominiali in parti uguali, come posso modificarla e ritornare alla applicazione del 1123. Prima l’appartamento veniva gestito dai miei genitori che ora non ci sono piu’, come e accaduto per altri condomini, e pertanto non essendoci piu’ la complicità tra tutti e otto i condomini dello stabile vorrei ritornare sul 1123, anche in considerazione del fatto che è stato messo un amministratore. Restando in attesa Vs. riscontro
Cordiali Saluti